HIGHLIGHTS DEI DATI
Lavoro: email e navigazione web, il Garante sanziona la Regione Lombardia
Data breach: sanzione del Garante all’Ordine degli psicologi della Lombardia
EDPB guidelines on Art.48 GDPR about data transfers to third country authorities
EDPB: Law & Compliance in AI Security & Data Protection
EDPB: Fundamentals of Secure AI Systems with Personal Data
Targeted stakeholder consultation on the implementation of the AI Act’s rules for high-risk AI systems
CNIL: Projet de Recommandation relative aux pixels de suivi dans les courriers électroniques
EP: AI Act implementation timeline
AGCM Provvedimento n. 31566/2025, PS12768 – Poste italiane
Le ultime notizie in materia di dati.

Con la newsletter del 30 maggio 2025, il Garante privacy ha dato notizia della pubblicazione del provvedimento emesso il 29 aprile contro la Regione Lombardia per alcune violazioni incentrate soprattutto sulla non corretta applicazione delle norme del codice privacy che richiamano gli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori, in relazione all’uso della tecnologia per finalità di cybersecurity.

Fatti

L’autorità aveva avviato un’attività ispettiva d’ufficio nei confronti della Regione Lombardia per verificare l’osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali nell’ambito lavorativo, inclusa la modalità di “lavoro agile”.

Dagli accertamenti è emerso che la Regione Lombardia utilizzava strumenti informatici secondo un proprio regolamento, come segue.

Trattamento dei dati personali in ambito lavorativo

Il Garante ha innanzitutto ricordato il quadro normativo inerente ai trattamenti di dati personali in ambito lavorativo.

Il datore di lavoro può trattare i dati personali dei lavoratori, comprese le categorie particolari di dati (art. 9, GDPR), se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro o per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore (artt. 6.1.c), 9.2.b) e 4; 88 del GDPR). Il trattamento è lecito anche quando è «necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» [artt. 6.1, e), 2 e 3 del GDPR; 2-ter del Codice].

L’articolo 88 del GDPR consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati nell’ambito lavorativo.

In Italia, queste disposizioni specifiche includono gli articoli 113 e 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) e gli articoli 4 e 8 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nonché l’articolo 10 del d.lgs. n. 276/2003, che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro e disciplinano i controlli da parte del datore di lavoro. L’osservanza di tali norme nazionali costituisce una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il Garante ha specificamente notificato alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Regolamento, queste norme più specifiche.

Normative nazionali specifiche e controlli a distanza

Talvolta, i pronunciamenti del Garante su questi temi sono criticati dai giuslavoristi (cioè, gli esperti in diritto del lavoro) come indebite invasioni di campo. Tuttavia, proprio la ricostruzione dell’excursus normativo citato è alla base della legittimazione degli interventi dell’autorità in questi ambiti. L’autorità di controllo ha competenza a eseguire i compiti e a esercitare i poteri che le sono conferiti dal Regolamento (art. 55.1, GDPR) e tra questi vi è la sorveglianza e l’assicurazione dell’applicazione del GDPR (art. 57.1.a), GDPR] il quale, tramite la norma di rinvio dell’articolo 88, include le disposizioni dei richiamati articoli 113 e 114 del codice privacy. Peraltro, istituzione e compiti dell’autorità di controllo trovano legittimazione nella norma primaria della Carta (art. 8.3, Carta) la quale, appunto, prevede che «il rispetto di tali norme (quelle sulla protezione dei dati personali n.d.r.) è soggetto al controllo di autorità indipendenti» nonché dal TFUE che contiene anch’esso una norma analoga (art. 16.1, TFUE).

In conclusione, il Garante ha la competenza di verificare che i trattamenti di dati personali relativi alle operazioni di controllo a distanza o alla raccolta di informazioni non pertinenti all’attitudine professionale dei lavoratori rispettino i principi e le regole della normativa sulla protezione dei dati; nonché che essi siano conformi agli articoli statutari richiamati dal codice privacy, la cui ottemperanza è una condizione di liceità dei trattamenti correlati.

Controlli a distanza

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori individua tassativamente le finalità (organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) per le quali gli strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati nel contesto lavorativo, stabilendo precise garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione pubblica).

Il secondo comma dello stesso articolo esonera dalla procedura quegli strumenti che siano essenziali per l’erogazione della prestazione. Esso costituisce un’eccezione al comma 1 e deve essere oggetto di stretta interpretazione. La Regione riteneva che la conservazione dei metadati per 90 giorni per finalità tecniche, relative al corretto funzionamento e regolare utilizzo del sistema di posta elettronica, unita a un’informazione trasparente dei lavoratori e controlli anonimi, indiretti e graduali, fosse sufficiente per rientrare nell’ambito del secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Sul punto, il Garante fornisce un’interessante chiave interpretativa per distinguere tra gli strumenti che possono rientrare nel comma 2 e quelli soggetti alla disciplina ordinaria del comma 1, che richiede il soddisfacimento della procedura.

Secondo il Garante, nella nozione di «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» (art. 4, comma 2), possono ricomprendersi solo servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla prestazione lavorativa.

La deroga del comma 2 non è applicabile e, di contro, trova applicazione il comma 1 (che richiede accordo sindacale o autorizzazione pubblica) nei casi in cui il sistema:

CONTINUA…..

Dati del lavoratore non necessari

Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati

Periodo di conservazione dei dati

Misure correttive

Conclusioni

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